Art. 1.
(Norme generali).

      1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale della autonomia degli individui rispetto alle proprie scelte e alla propria vita.
      2. La Repubblica riconosce, altresì, il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e di formazione promosse da enti pubblici e privati, da istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giuridica, che corrispondano agli ordinamenti generali e alle finalità nazionali del sistema educativo di istruzione e di formazione e siano coerenti con la domanda formativa.
      3. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione, lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.
      4. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e della formazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 2, si esplica secondo i princìpi di cui all'articolo 33 della Costituzione.